venerdì 2 settembre 2011

Raccolta firme per il referendum sulla legge elettorale. Firma anche tu presso l'anagrafe del comune.

Perché firmare
“In un momento drammatico come questo, con il Governo italiano commissariato dall’Europa, il Paese ha più che mai bisogno di un Parlamento pienamente rappresentativo, capace di prendere decisioni impegnative ma condivise da tutti.
Affidando la nomina dei parlamentari a pochi capipartito, la legge elettorale che chiamiamo Porcellum li ha separati dai cittadini, facendoli apparire come una casta di privilegiati. Vogliamo impedire che la “legge porcata” sporchi anche il prossimo Parlamento: lo dicono in troppi da 6 anni, ma il porcellum è ancora lì. Firmate per consentire al popolo di abrogarla.
Firmate per ridare al cittadino il diritto costituzionale di scegliere i propri rappresentanti attraverso i collegi uninominali. Firmate per rafforzare e migliorare il sistema bipolare italiano e assicurare l’alternanza politica, consentendo ai cittadini di scegliere i parlamentari e chi deve governare il Paese.”

Andrea Morrone presidente del comitato
Arturo Parisi coordinatore politico

 

Cosa dicono i due quesiti referendari: contenuto e finalità

Il comitato referendario per i collegi uninominali ha presentato in Corte di Cassazione l’11 luglio 2011 due richieste di referendum abrogativo, aventi ad oggetto la disciplina vigente per l’elezione dei due rami del Parlamento, come modificata dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante “Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”.
In breve: tendono ad abrogare la “legge Calderoli”, dal nome del Ministro proponente, conosciuta universalmente col nome di “porcellum” o di “legge porcata”, come la definì lo stesso Roberto Calderoli poco dopo l’approvazione parlamentare.

 

Il primo quesito (blu)

Il primo quesito, individuato dal colore blu, propone l’abrogazione integrale di tutte le disposizioni di modifica della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato introdotte dalla legge n. 270 del 2005. In questo modo, il quesito dà forma a una proposta che, nel 2007, era stata avanzata per primo dall’on. Pierluigi Castagnetti, della quale si era discusso in un Seminario organizzato dall’Associazione politico-culturale “Astrid”, diretta da Franco Bassanini.

 

Il secondo quesito (rosso) 

Il secondo quesito, individuato dal coloro rosso, è di tipo “parziale”, perché abroga non l’intera “legge Calderoli” ma le singole disposizioni della stessa e, precisamente, le disposizioni che sostituiscono le due leggi approvate il 4 agosto 1993, rispettivamente n. 277 (“Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati”) e n. 276 (Norme per l’elezione del Senato della Repubblica).


Com’è noto, queste due leggi, scritte “sotto dettatura” (come pretese il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro) della volontà popolare espressasi nel referendum del 18 aprile 1993 (il referendum Segni), introducevano, al posto della disciplina precedente (di tipo proporzionale), un sistema misto, in base al quale i seggi di Camera e Senato erano assegnati per il 75% mediante l’elezione di candidati in altrettanti collegi uninominali, e per il restante 25% con metodo proporzionale (legge giornalisticamente definita il “Mattarellum”, dal nome del deputato Sergio Mattarella, relatore del testo).
Questo secondo quesito costituisce una variante del primo ma ha il medesimo obiettivo: nel senso che, con una tecnica abrogativa mirata, disposizione per disposizione, elimina comunque la disciplina introdotta dalla “legge Calderoli” al fine di ripristinare la “legge Mattarella”.
L’idea di ricorrere a questa tecnica di abrogazione dei singoli disposti legislativi che ordinano la sostituzione normativa è stata avanzata da un costituzionalista, Massimo Luciani, nel Seminario di Astrid del 2007, ed è stata fatta propria da numerosi costituzionalisti. Questa idea, poi, si è tradotta nel secondo quesito che, Andrea Morrone, col concorso di altri colleghi costituzionalisti e esperti di referendum abrogativi, ha materialmente confezionato, per essere depositato in Cassazione.

 

La tecnica abrogativa

Con due tecniche diverse di incisione sulle disposizioni di modifica introdotte dalla legge n. 270 del 2005 alla disciplina previgente (integralmente abrogativa nel quesito n. 1 di colore blu; parzialmente abrogativa nel quesito n. 2 di coloro rosso), si mira a eliminare tutta la disciplina introdotta con la “legge Calderoli”, con la quale si è votato il Parlamento nel 2006 e nel 2008. Il risultato sarà lo stesso: abrogare in maniera totale la “legge porcata”, eliminando tutti i suoi principali contenuti: liste bloccate, premio di maggioranza, distribuzione proporzionale dei seggi, soglie di sbarramento assai esigue.

 

Il ritorno ai collegi uninominali

I due quesiti, però, non si limitano solamente ad abrogare la disciplina elettorale introdotta con legge n. 270/2005, obiettivo che la Corte costituzionale non accetterebbe: attraverso l’abrogazione della “legge Calderoli”, come legge che sostituisce singole disposizioni della disciplina previgente (il c.d. Mattarellum), si vuole produrre la reviviscenza di quest’ultima.
L’effetto di entrambi i quesiti è eliminare, come detto, la disciplina sostitutiva, con l’effetto di ripristinare quella sostituita. Attraverso la reviviscenza delle norme precedenti, dopo l’esito positivo dei referendum per i collegi uninominali, si permetterà alle due Camere di essere elette attraverso le regole introdotte nel 1993 dal c.d. Mattarellum.
Con questa legge l’Italia ha conosciuto, per la prima volta nella sua storia politica, l’alternanza degli schieramenti di governo nel 1996 e nel 2001. Il “Mattarellum”, attraverso i collegi uninominali, ha permesso all’elettore di scegliere direttamente il candidato del proprio territorio, rendendo effettivo il diritto di voto che la lista bloccata invece svilisce, costringendo l’elettore a ratificare scelte fatte da pochi, trasformando il Parlamento in un consesso di nominati e non di eletti.

 

Stop alla eccessiva frammentazione

Pur prevedendo una quota di seggi attribuiti con metodo proporzionale, assicurando così una legittima rappresentanza anche alle forze politiche più piccole, la “legge Mattarella” conteneva una soglia di sbarramento implicita del 4%, e non quella ben più piccola, causa di frammentazione e divisione, pari all’1-2% prevista dalla “legge Calderoli” per le forze politiche che partecipano ad una coalizione.




Quesito n. 1

Abrogazione totale della legge elettorale proporzionale con liste bloccate per il ripristino dei collegi uninominali
«Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, come modificata dal decreto legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito in legge 21 marzo 2006, n. 121
 

Quesito n. 2

Abrogazione parziale della legge elettorale proporzionale con liste bloccate per il ripristino dei collegi uninominali
«Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, limitatamente alle seguenti parti:
art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:”;
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”;
art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: “3. All’articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:”;
art. 1, comma 4, limitatamente alle parole: “4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 1, comma 5, limitatamente alle parole: “5. Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:”;
art. 1, comma 6, limitatamente alle parole: “6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”;
art. 1, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente:”;
art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: “8. L’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”;
art. 1, comma 9: “9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge.”;
art. 1, comma 10, limitatamente alle parole: “10. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 1, comma 11, limitatamente alle parole: “11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”;
art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: “12. L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”;
art. 1, comma 13, limitatamente alle parole: “13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”;
art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: “14. L’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”;
art. 2;
art. 4, comma 1, limitatamente alle parole: “1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:”;
art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: “2. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”;
art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: “3. L’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”;
art. 4, comma 4, limitatamente alle parole: “4. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 4, comma 5: “5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all’allegato 2 alla presente legge.”;
art. 4, comma 6, limitatamente alle parole: “6. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”;
art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: “7. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”;
art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: “8. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”;
art. 4, comma 9, limitatamente alle parole: “9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:”;
art. 4, comma 10, limitatamente alle parole: “10. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”;
art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: “1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:”;
art. 6, comma 1, limitatamente alle parole: “1. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:”;
art. 6, comma 2: “2. All’articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.”;
art. 6, comma 3: “3. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.”;
art. 6, comma 4: “4. L’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.”;
art. 6, comma 5, limitatamente alle parole: “5. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 6: “6. All’articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.”;
art. 6, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 8: “8. All’articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”;
art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: “9. All’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 10, limitatamente alle parole: “10. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 11: “11. All’articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.”;
art. 6, comma 12, limitatamente alle parole: “12. All’articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 13: “13. All’articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”;
art. 6, comma 14: “14. All’articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”;
art. 6, comma 15, limitatamente alle parole: “15. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: “16. All’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l’ottavo comma è abrogato.”;
art. 6, comma 17, limitatamente alle parole: “17. All’articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti:”;
art. 6, comma 18: “18. All’articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono soppresse.”;
art. 6, comma 19: “19. All’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.”;
art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: “20. All’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:”;
art. 6, comma 21, limitatamente alle parole: “21. All’articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti:”;
art. 6, comma 22, limitatamente alle parole: “22. All’articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti:”;
art. 6, comma 23, limitatamente alle parole: “23. All’articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti:”;
art. 6, comma 24, limitatamente alle parole: “24. All’articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 25, limitatamente alle parole: “25. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: “26. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: “27. All’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 28, limitatamente alle parole: “28. All’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti:”, e alle parole “e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.”;
art. 6, comma 29, limitatamente alle parole: “29. All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: “30. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: “31. All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 6, comma 32, limitatamente alle parole: “32. All’articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”;
art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: “33. All’articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”;
art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: “34. All’articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”;
art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: “35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.”;
art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: “1. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni”;
art. 8, comma 2: “2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono soppresse.”;
art. 8, comma 3: “3. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.”;
art. 8, comma 4, limitatamente alle parole: “4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente:”;
art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: “5. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 8, comma 6, limitatamente alle parole: “6. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”;
art. 8, comma 8: “8. L’articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato”;
art. 8, comma 9: “9. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall’articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato”;
art. 8, comma 10, limitatamente alle parole: “10. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:”;
art. 8, comma 11: “11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato.”?»

Tratto dal sito del comitato referenario: http://www.firmovotoscelgo.it

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