Di seguito pubblichiamo le osservazioni, redatte congiuntamente dai Circoli di SEL e PD, relative al nuovo Piano di Governo del Territorio adottato dall'Amministrazione Comunale di Uboldo al Centro con la delibera di Consiglio Comunale n° 65 del 06.11.2013, che abbiamo depositato questa mattina, conformemente ai termini fissati dalla legge, al protocollo del Comune di Ubolbo. Buona lettura.
Sinistra Ecologia Liberta'
Circolo di Uboldo
***
Oggetto: osservazioni alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del
06.11.2013 ad oggetto “Adozione della variante generale agli atti costitutivi
del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e
s.m.i.”
Il Circolo del Partito Democratico di Uboldo, in
persona del segretario pro tempore Signor Vincenzo Borroni, [---] e il Circolo
di Sinistra Ecologia Libertà di Uboldo, in persona del coordinatore pro tempore
signor Luca Saibene, [---]
PREMESSO:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del 06.11.2013 ad oggetto “Adozione della variante generale agli atti costitutivi del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.” l’Amministrazione Comunale ha adottato il nuovo strumento urbanistico e la documentazione a corredo dello stesso così come previsto dalla L.R. n° 12/2005;
- che con avviso dell’11.11.2013 si è comunicato che in pari data è avvenuto il prescritto deposito della variante generale degli atti costitutivi del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
- che nel predetto avviso si comunicava che gli atti erano depositati in libera visione dal giorno 11.11.2013 al giorno 11.12.2013 e che dal giorno 12.12.2013 al 10.01.2014 alle ore 13.00 potevano essere protocollate le eventuali osservazioni previste dall’art. 13, 4° comma L.R. 12/2005;
Tutto ciò premesso i circoli locali del Partito
Democratico e di Sinistra Ecologia Libertà intendono far pervenire a Codesta
Amministrazione Comunale le seguenti
OSSERVAZIONI
1) ITER
SEGUITO PER L’ADOZIONE DEL PGT
Preliminarmente
invitiamo l’Amministrazione Comunale di verificare attentamente l’iter
amministrativo seguito nella realizzazione degli atti costituente la variante
generale agli atti costitutivi del vigente piano di governo del territorio (PGT).
Riteniamo,
infatti, che l’iter amministrativo sia stato in più parti viziato determinando
così il mancato rispetto della normativa dettata dall’art. 13 della L.R. n° 12/2005
con il rischio che la validità del PGT possa essere successivamente annullata
da una pronuncia giurisdizionale con grave pregiudizio non solo dell’Ente
comunale, ma soprattutto dei cittadini, infatti:
- il consiglio comunale convocato per il giorno 30.10.2013 ha deliberato l’adozione del PGT con la delibera n° 63 del 30.10.2013 avente ad oggetto “Adozione della variante generale agli atti costititutivi del vigente piano di governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.”. Alla discussione – in occasione della quale alcun componente dell’organo deliberante ha dichiarato di trovarsi in posizione di conflitto – ha preso parte l’assessore all’urbanistica Ing. Angelo Leva (poi assentatosi al momento della votazione perché – da quanto appreso in seguito dalla stampa locale – in conflitto di interessi);
- tale comportamento ha violato l’art. 78, 2° comma del T.U.E.L. che recita “2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”.
- al momento del voto, senza alcuna comunicazione, 4 consiglieri si sono assentati e la deliberazione ha visto il voto favorevole di solo 8 consiglieri mentre l’art. 58 del Regolamento del Consiglio Comunale di Uboldo prevede che è richiesta la maggioranza assoluta dei voti per l’adozione di nuovi P.R.G. e di loro varianti generali (vedasi a tal proposito il precedente amministrativo: delibera Consiglio Comunale di Uboldo n° 28/2002) motivo per il quale non può ritenersi condivisibile quanto dichiarato dal Segretario Comunale nella delibera n° 64 del 06.11.2013 “voglio precisare, la cosa si basa sull'interpretazione che si dà, che è stata data a un articolo del nostro Regolamento consiliare, che dice che alcuni argomenti vanno votati a maggioranza assoluta. Intendendo per questa la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, cioè nove. Questa interpretazione è del tutto personale, e poco fondata direi, perché quando si è inteso attribuire, richiedere una maggioranza di poteri assegnati, il legislatore lo ha sempre voluto fare; e fra tutti gli altri, porto ad esempio due soli casi, che penso siano sufficienti; uno della nostra Costituzione, quando all'articolo 38 dice: le Leggi di revisione della Costituzione e le altre Leggi costituzionali, sono adottate da ciascuna Camera con due successive Deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi; e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Se non fosse stata necessaria questa precisazione, dovremmo desumere che il nostro legislatore costituzionale parlasse inutilmente: non ci permettiamo”. Deve precisarsi che l’articolo della costituzione che prevede la procedura aggravata per la revisione e l’approvazione di leggi costituzionali è il 138 e non il 38 e che tale indicazione nella deliberazione non deve considerarsi un errore materiale essendo la dichiarazione riportata fedele a quella effettivamente realizzata in Consiglio Comunale. Inoltre la maggioranza qualificata dei 2/3 di ciascuna camera è necessaria solamente nella seconda votazione ed ha esclusivamente la finalità di escludere la possibilità al ricorso dell’istituto del referendum confermativo “(Articolo 138 Costituzione – 1. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 2. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. 3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti)”. La finalità è, quindi, differente nelle intenzioni del legislatore costituzionale da quella indicata dal segretario. Ancora “l'ultimo esempio, che riguarda noi, il Testo Unico degli Enti Locali, il Sindaco poc'anzi ha fatto riferimento all'articolo 6, ad un comma; avrebbe dovuto continuare, perché si dice che gli statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mancanza dei Consiglieri assegnati, nella precisazione da parte del legislatore, non legittima assolutamente l'interpretazione che significhi che bisogna fare riferimento, in questo caso, che sia necessaria la presenza di nove Consiglieri”. Tuttavia il precedente amministrativo formato dal Consiglio Comunale di Uboldo con la deliberazione n° 28/2002 deve ritenersi valido a tutti gli effetti anche come implicita interpretazione autentica dell’art. 58 del regolamento essendo l’amministrazione e il consiglio comunale in carica in quel momento il medesimo organismo che aveva emanato il regolamento (che quindi applicava nella sua essenza autentica) con duplice deliberazione del consiglio comunale n° 2 del 05.02.1999 e n° 17 del 12.03.1999. In conseguenza di ciò la delibera n° 63 del 30.10.2013 doveva riportare un diverso esito, il PGT non adottato con le conseguenze del caso.
- l’amministrazione ha, invece, ritenuto di revocare la delibera n° 63 del 30.10.2013 (peraltro viziata nella sua formulazione per i motivi di cui al punto precedente) di adozione del PGT (delibera pubblicata all’albo pretorio solo in data 07.11.13) nella successiva seduta di consiglio del 06.11.13 e di adottare nuovamente il PGT con una procedura che escludesse dalla discussione e dalla votazione dei singoli documenti i consiglieri in conflitto. Ancora una volta, però, il conflitto non è stato dichiarato in maniera esplicita non risultando nel testo della deliberazione le motivazioni per le quali i 4 consiglieri si sono assentati. Tale procedura pare in contrasto con l’iter previsto dalla L.R. 12/2005 - già conclusosi in data 30.10.2013 con la non adozione della variate generale del PGT - infatti, recente giurisprudenza amministrativa ritiene che “una volta eliminato con la revoca l’ultimo atto dell’iter procedimentale appena concluso si riporta la procedura allo stadio immediatamente antecedente …” (TAR Brescia n° 1278/2011) e, quindi, nel caso specifico, alla fase disciplinata dal comma 3 dell’art. 13 della L.R. 12/2005 “prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche”.
- con la pubblicazione postuma – rispetto alla sua revoca – della delibera n° 63 del 30.10.2013 l’Amministrazione comunale ha, inoltre, fatto venir meno la funzione di “conoscenza legale dell’atto, tale da rendere possibile la presentazione di eventuali reclami ed opposizioni o ricorsi all’organo di controllo, all’Amministrazione stessa e all’Autorità Giudiziaria” (C.d.S., Sez. IV n° 1070/09) nonché il contenuto del medesimo atto deliberativo. Peraltro, come già esposto, deve ritenersi errato il dispositivo delle deliberazione, in quanto avrebbe dovuto essere deliberata la non adozione del PGT per mancanza dell’adeguato quorum deliberativo così come avvenuto nel precedente amministrativo sopra richiamato. La pubblicazione della delibera postuma rispetto alla sua revoca ha reso, tuttavia, impossibile ai consiglieri comunali eccepire eventuali contestazioni e osservazioni in sede di revoca (si noti che il consigliere Cartabia chiedeva espressamente di sapere se sulla delibera n° 63 ci fosse scritto “il Consiglio non approva?” a tale richiesta non è pervenuta risposta.
2) PRECISAZIONI SU PROBABILI ERRORI PRESENTI NEI
DOCUMENTI DEL PGT
Nel visionare le tavole e i documenti costituenti
il Piano di Governo del Territorio abbiamo riscontrato alcune situazioni che
potrebbero rappresentare degli errori cartografici o delle sviste che ci
permettiamo di segnalare al fine della loro correzione.
- Cascina Girola: nella tavola PdR D 1.2 nella riquadratura identificata come “centro storico” sono state ricomprese due costruzioni (i primi edifici che si incontrano appena lasciata la Via Dell’Acqua) di epoca recente mentre sarebbe più corretto ritenere appartenere al nucleo storico esclusivamente le due cascine assoggettando tali fabbricati al regime urbanistico a cui sottostanno le altre costruzioni di pari epoca (insediamenti residenziali isolati in ambiti agricoli);
- Palestra comunale “Giulio Galli”: sembrerebbe non essere stata riportata su tutta la cartografia la nuova palestra realizzata nel parco comunale;
3) PROPOSTE DI RIDEFINIZIONE DELLE PREVISIONI CONTENUTE
NEL PGT
- Cascina Girola: (nel caso in cui quanto osservato al punto 2 non rappresenti un errore) si propone di modificare la riquadratura del “centro storico” escludendo le due costruzioni (i primi edifici che si incontrano appena lasciata la Via Dell’Acqua) di epoca recente che sarebbe più opportuno, per questioni di parità di trattamento dei cittadini, assoggettare al regime urbanistico a cui sottostanno le altre costruzioni di pari epoca (insediamenti residenziali isolati in ambiti agricoli);
- Cascina Girola: l’area Officine Pollastri è stata identificata come “ambito produttivo della Cascina Girola riconvertibile a funzione prevalentemente residenziale”. Pur condividendo la necessità di riconvertire tale area, certamente impropria (come stabilito nel P.G.T. del 2007) rispetto al contesto urbanistico, riteniamo opportuno chiedere all’Amministrazione di studiare soluzioni premiali per i cittadini che, avendo regolarmente edificato le proprie abitazioni, si sono poi trovati ad essere fortemente penalizzati essendo inseriti nell’ambito degli “insediamenti residenziali isolati in ambiti agricoli”. La creazione di un’area residenziale creerebbe, infatti, una disparità di trattamento tra il cittadino imprenditore (che ha un’area produttiva in area agricola) e il semplice cittadino che ha, però, la propria casa di abitazione nel medesimo contesto. Sono poi da considerare anche gli aspetti legati al riflesso che un nuovo insediamento avrebbe sulle infrastrutture e i servizi esistenti (acquedotto, fognatura, metanizzazione, spazi per parcheggio e servizi in genere) sottodimensionati o del tutto inesistenti. Problematica difficilmente risolvibile in toto attraverso la realizzazione del comparto residenziale. Si segnala la problematica, alla quale sarebbe doveroso porre rimedio, in quanto peculiarità riscontrabile solo in questa parte del territorio comunale;
- Area ex Lazzaroni: si chiede di rivedere e meglio valutare quanto previsto nel documento di pianificazione urbanistica valutando attentamente le ricadute ambientali, sociali ed economiche che l’insediamento di una grande struttura di vendita avrebbe sulla comunità di Uboldo. Tale valutazione deve tenere in considerazione anche la “battaglia” svolta a suo tempo per impedire l’insediamento del centro commerciale proposta dalla proprietà. Tralasciamo di richiamare esempi, anche a noi assai vicini, di grandi strutture di vendita di fatto chiuse così come ci limitiamo a ricordare lo studio recentemente commissionato e pubblicato da Confcommercio Lombardia nel quale emerge, non solo, il forte effetto negativo che l’insediamento di nuove strutture commerciali comporta sul traffico ma anche il forte impatto negativo dal punto di vista occupazionale. L’attuale amministrazione comunale ha più volte ipotizzato di destinare l’area ex Lazzaroni all’insediamento di un polo universitario-scientifico (noi ipotizziamo anche un polo sovracomunale di servizi). Inoltre un punto del programma elettorale del 2009 dell’attuale amministrazione era quello di “favorire le attività presenti sul territorio in quanto serbatoio di posti di lavoro”; come sopra ricordato (studio Confcommercio Lombardia) l’insediamento di una nuova area commerciale non realizza quelle aspettative di impiego e di tutela delle strutture commerciali esistenti sul territorio. Ebbene con la nuova pianificazione urbanistica è giunto il momento di tenere fede al proprio programma. Perché non farlo? Vi chiediamo, quindi, di riconsiderare la destinazione urbanistica assegnata all’area ex Lazzaroni al fine di tutelare le attività commerciali operanti in Uboldo e di non creare un ulteriore aggravio alla già complessa situazione del commercio in genere e delle realtà operanti in Uboldo. Inoltre non riscontriamo nella pianificazione in progetto vantaggi concreti, in termini di standard di qualità, per la popolazione.
- Scuola Via XX Settembre: dalla documentazione di piano appare un decremento, del tutto ingiustificato, dell’area già attualmente prevista per l’ampliamento del plesso scolastico di Via XX Settembre. Infatti, l’area a ciò destinata è inserita nell’“ambito di trasformazione TR3 residenziale Via I Maggio” viene ridotta rispetto alla previsione del P.G.T. 2007. Con la presente osservazione si chiede di mantenere la medesima superficie di ampliamento prevista dal P.G.T. 2007, ciò anche in considerazione, non solo dell’incremento di popolazione prevista dal nuovo P.G.T., ma anche di quanto indicato nel documento allegato alla proposta di P.G.T. denominata “scheda dei servizi esistenti” che nelle criticità note indica che “la scuola materna necessita di poter disporre di una nuova aula dedicata al riposo e di una nuova aula per le attività di laboratorio” e che “vi è la necessità di poter disporre di spazi aperti più ampi”.
- Via IV Novembre: il pianificatore ha individuato un lotto di terreno adiacente alla sede della Farmacia Comunale identificandolo come “ambito di trasformazione ACR 21 – PCC 15 – residenziale di Via IV Novembre” prevedendo la possibilità di un mix tra mq. 580 di residenziale e mq. 220 di parcheggio. Con la presente osservazione chiediamo di considerare la possibilità di destinare integralmente tale area a parcheggio così da agevolare la sosta per gli avventori della farmacia comunale migliorandone così la accessibilità. L’attuale parcheggio “area Anteprima” appare, infatti, non immediatamente visibile per la clientela di passaggio e comunque già saturo dagli avventori delle altre realtà commerciali e di servizio esistenti. La realizzazione di una grande area di parcheggio sarebbe ulteriormente utile anche quale parcheggio di prossimità al centro.
* * * * *
Le osservazioni puntuali
sopra esposte sono state da noi selezionate per la valenza politica insita
nella scelta circa le modalità di pianificazione poste in essere
dall’amministrazione comunale, tuttavia non possiamo non segnalare la nostra
criticità anche su altri aspetti contenuti nel piano quali le modalità (non
chiare) di calcolo del numero massimo di abitanti insediabili, il recupero dei
sottotetti, la pianificazione dei servizi (che sembra non tenere in considerazione
l’incremento di popolazione reale e non solo teorica che il piano consente),
l’altezza massima degli edifici.
Circolo PD di Uboldo Circolo
SEL di Uboldo
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